Caso Gilardi, 'Iene mosse da corsa alla mediaticità': le motivazioni della condanna per diffamazione
Il dispositivo era stato letto in Aula lo scorso 28 novembre. Nei giorni scorsi sono state depositate dal giudice Gianluca Piantadosi anche le motivazioni della sentenza a carico dell'inviata delle Iene Nina Palmieri e dell'autrice Carlotta Bizzarri, condannate al pagamento di una multa da 2.000 euro oltre al risarcimento del danno non patrimoniale per 100 mila euro e al pagamento delle spese processuali in favore della costituita parte civile, per un valore di 11 mila euro, all'esito del processo per "diffamazione aggravata" originato dalla raffica di servizi dedicati dalla trasmissione in onda sulle reti Mediaset al "caso Gilardi".
Persona offesa, come si ricorderà, l'avvocato Elena Barra, ultima amministratrice di sostegno del professor Carlo, facoltoso airunese finito, suo malgrado, al centro del polverone mediatico sollevato dalla trasmissione televisiva su impulso del badante Brahim El Mazoury, anch'egli mandato a giudizio dopo la denuncia sporta dalla legale lecchese e, al pari delle due inviate, assolto con formula “perché il fatto non costituisce reato” per quanto riguarda le dichiarazioni dello stesso magrebino riprese in video.

"Le motivazioni della sentenza di condanna - spiega l'avvocato Elena Ammannato che ha assistito la collega costituita parte civile - si fondano sull’insussistenza, nei servizi delle Iene sul “caso Gilardi”, del diritto di cronaca (e di critica), e quindi dell’integrazione del delitto di diffamazione ai danni dell’avvocato Elena Barra. Perché si possa invocare tale scriminante, infatti, occorre anzitutto che il giornalista effettui un accurato controllo delle fonti. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, come la giurisprudenza della Corte di Cassazione, sancisce che il giornalista deve vagliare responsabilmente le fonti delle notizie che divulgano perché la libertà di esporre le proprie informazioni e il proprio pensiero critico deve essere bilanciato con il diritto all’integrità dell’onore e della reputazione dei soggetti coinvolti nell’inchiesta, secondo il principio del “giornalismo responsabile”. Nel “caso Gilardi”, le giornaliste Palmieri e Bizzarri hanno presentato allo spettatore una visione “semplicistica” della vicenda che ha coinvolto il Professore di Airuno e priva di approfondimento, tratteggiando il medesimo come una sorta di “Davide costretto a scontrarsi contro un Golia” per il rispetto dei propri diritti, calpestati per consentire all’amministratore di sostegno e al giudice di beneficiare del suo ingente patrimonio. L’istruttoria processuale ha però dimostrato che tale vicenda non solo è errata ma è anche volutamente fuorviante perché non tiene in considerazione elementi che dovevano necessariamente essere esaminati fin dall’inizio: la personalità complessa e fragile di Carlo Gilardi, la differenza tra i concetti di generosità (tratto del carattere) e prodigalità (causa di inabilitazione e sintomo di un disturbo di personalità), il quadro psichiatrico di Carlo Gilardi (le diverse opinioni di psicologi e psichiatri intervenuti sul caso), l’atteggiamento ondivago del Professore in merito alla gestione delle visite (per cui era più che plausibile, avendo egli più volte affermato di essere un solitario, che non volesse ricevere visite), le condizioni precarie in cui viveva il Professor Gilardi, sia dal punto di vista abitativo sia in relazione alle persone di cui era circondato e di cui era diventato vittima: aspetti trattati in modo poco obiettivo e approfondito". La negligenza nel vaglio delle fonti, poi, "emerge anche dalla mancata ricerca di fonti vicine al Professor Gilardi, come il Geometra Bonfanti (citato nella registrazione con l’avvocato Lanfranconi a mani delle giornaliste), e dalla circostanza che non è stato nemmeno chiesto al signor El Mazoury Brahim (fonte principale delle Iene) di fornire una lista di persone a lui vicine e presenti ai fatti narrati (tanto che è stato l’Avv. Barra a riconoscere in aula il padre del signor El Mazoury quale persona presente il giorno del ricovero in ospedale)".
Ma non solo. "A ciò si aggiunga - rimarca ancora l'avvocato Ammannato, rifacendosi alle motivazioni della sentenza - l’utilizzo di una terminologia a dir poco “riduttiva” (come il definire la casa del Professore semplicemente “spartana” o compendiare la vicenda attribuendo al Professore la sola “colpa” di “essere generoso e anziano”) e diffamatoria rispetto all’adombrare, “senza nemmeno aver ben chiaro cosa fosse accaduto il 27/10/2020”, una ipotesi di “sequestro di persona”, in quanto si è attribuito all’avvocato Barra una “condotta posta in essere con abuso del suo potere, del suo ruolo e delle sue funzioni, mossa dal bieco e illecito intento di coartare la libertà del proprio beneficiario, per poter beneficiare del suo patrimonio che “faceva gola”" è esplicitato dal dottor Piantadosi, con riferimento al "prelievo" dell'anziano dalla casa di Brivio (dove era stato trasferito dal badante) per essere poi ricoverato, su disposizione del giudice tutelare in una RSA.
Richiamato in sentenza, anche il metodo utilizzato dalle giornaliste per avvicinare l'amministratore di sostegno, con "piazzate" e inseguimenti per Lecco: "la scelta di non concordare l’intervista con l’avvocato Barra, come vuole il “format” della trasmissione, è stata giudicata come “azzardata” perché volta a creare un finto contraddittorio nel quale l’intervistata, che in questo caso aveva un dovere di riservatezza per il ruolo ricoperto, può dovervisi sottrarre per ragioni più che opportune e il giornalista deve “usare estrema cautela nell’esprimere, per ciò solo, giudizi”. Definire quindi “imbarazzante” la scelta dell’avvocato Barra di non rispondere in mezzo alla strada a domande incalzanti, provocatorie e accusatorie, è stato considerato lesivo della sua reputazione" chiarisce l'avvocato Ammannato.
In ultima analisi: "La “corsa alla mediaticità” piuttosto che una reale comprensione dell’accaduto è ciò che ha mosso le autrici dei servizi, le quali, pur di perorare la “linea editoriale” per cui il Prof. Gilardi avrebbe dovuto essere liberato dall’amministrazione di sostegno e dalla RSA in cui era stato ricoverato, hanno deciso di mandare in onda servizi non rispondenti al canone di verità richiesto nonostante vi fossero rilevanti lacune istruttorie e non fossero preparate sul tema dell’amministrazione di sostegno, ledendo così la reputazione e l’onore dell’avvocato Elena Barra".
Persona offesa, come si ricorderà, l'avvocato Elena Barra, ultima amministratrice di sostegno del professor Carlo, facoltoso airunese finito, suo malgrado, al centro del polverone mediatico sollevato dalla trasmissione televisiva su impulso del badante Brahim El Mazoury, anch'egli mandato a giudizio dopo la denuncia sporta dalla legale lecchese e, al pari delle due inviate, assolto con formula “perché il fatto non costituisce reato” per quanto riguarda le dichiarazioni dello stesso magrebino riprese in video.

"Le motivazioni della sentenza di condanna - spiega l'avvocato Elena Ammannato che ha assistito la collega costituita parte civile - si fondano sull’insussistenza, nei servizi delle Iene sul “caso Gilardi”, del diritto di cronaca (e di critica), e quindi dell’integrazione del delitto di diffamazione ai danni dell’avvocato Elena Barra. Perché si possa invocare tale scriminante, infatti, occorre anzitutto che il giornalista effettui un accurato controllo delle fonti. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, come la giurisprudenza della Corte di Cassazione, sancisce che il giornalista deve vagliare responsabilmente le fonti delle notizie che divulgano perché la libertà di esporre le proprie informazioni e il proprio pensiero critico deve essere bilanciato con il diritto all’integrità dell’onore e della reputazione dei soggetti coinvolti nell’inchiesta, secondo il principio del “giornalismo responsabile”. Nel “caso Gilardi”, le giornaliste Palmieri e Bizzarri hanno presentato allo spettatore una visione “semplicistica” della vicenda che ha coinvolto il Professore di Airuno e priva di approfondimento, tratteggiando il medesimo come una sorta di “Davide costretto a scontrarsi contro un Golia” per il rispetto dei propri diritti, calpestati per consentire all’amministratore di sostegno e al giudice di beneficiare del suo ingente patrimonio. L’istruttoria processuale ha però dimostrato che tale vicenda non solo è errata ma è anche volutamente fuorviante perché non tiene in considerazione elementi che dovevano necessariamente essere esaminati fin dall’inizio: la personalità complessa e fragile di Carlo Gilardi, la differenza tra i concetti di generosità (tratto del carattere) e prodigalità (causa di inabilitazione e sintomo di un disturbo di personalità), il quadro psichiatrico di Carlo Gilardi (le diverse opinioni di psicologi e psichiatri intervenuti sul caso), l’atteggiamento ondivago del Professore in merito alla gestione delle visite (per cui era più che plausibile, avendo egli più volte affermato di essere un solitario, che non volesse ricevere visite), le condizioni precarie in cui viveva il Professor Gilardi, sia dal punto di vista abitativo sia in relazione alle persone di cui era circondato e di cui era diventato vittima: aspetti trattati in modo poco obiettivo e approfondito". La negligenza nel vaglio delle fonti, poi, "emerge anche dalla mancata ricerca di fonti vicine al Professor Gilardi, come il Geometra Bonfanti (citato nella registrazione con l’avvocato Lanfranconi a mani delle giornaliste), e dalla circostanza che non è stato nemmeno chiesto al signor El Mazoury Brahim (fonte principale delle Iene) di fornire una lista di persone a lui vicine e presenti ai fatti narrati (tanto che è stato l’Avv. Barra a riconoscere in aula il padre del signor El Mazoury quale persona presente il giorno del ricovero in ospedale)".
Ma non solo. "A ciò si aggiunga - rimarca ancora l'avvocato Ammannato, rifacendosi alle motivazioni della sentenza - l’utilizzo di una terminologia a dir poco “riduttiva” (come il definire la casa del Professore semplicemente “spartana” o compendiare la vicenda attribuendo al Professore la sola “colpa” di “essere generoso e anziano”) e diffamatoria rispetto all’adombrare, “senza nemmeno aver ben chiaro cosa fosse accaduto il 27/10/2020”, una ipotesi di “sequestro di persona”, in quanto si è attribuito all’avvocato Barra una “condotta posta in essere con abuso del suo potere, del suo ruolo e delle sue funzioni, mossa dal bieco e illecito intento di coartare la libertà del proprio beneficiario, per poter beneficiare del suo patrimonio che “faceva gola”" è esplicitato dal dottor Piantadosi, con riferimento al "prelievo" dell'anziano dalla casa di Brivio (dove era stato trasferito dal badante) per essere poi ricoverato, su disposizione del giudice tutelare in una RSA.
Richiamato in sentenza, anche il metodo utilizzato dalle giornaliste per avvicinare l'amministratore di sostegno, con "piazzate" e inseguimenti per Lecco: "la scelta di non concordare l’intervista con l’avvocato Barra, come vuole il “format” della trasmissione, è stata giudicata come “azzardata” perché volta a creare un finto contraddittorio nel quale l’intervistata, che in questo caso aveva un dovere di riservatezza per il ruolo ricoperto, può dovervisi sottrarre per ragioni più che opportune e il giornalista deve “usare estrema cautela nell’esprimere, per ciò solo, giudizi”. Definire quindi “imbarazzante” la scelta dell’avvocato Barra di non rispondere in mezzo alla strada a domande incalzanti, provocatorie e accusatorie, è stato considerato lesivo della sua reputazione" chiarisce l'avvocato Ammannato.
In ultima analisi: "La “corsa alla mediaticità” piuttosto che una reale comprensione dell’accaduto è ciò che ha mosso le autrici dei servizi, le quali, pur di perorare la “linea editoriale” per cui il Prof. Gilardi avrebbe dovuto essere liberato dall’amministrazione di sostegno e dalla RSA in cui era stato ricoverato, hanno deciso di mandare in onda servizi non rispondenti al canone di verità richiesto nonostante vi fossero rilevanti lacune istruttorie e non fossero preparate sul tema dell’amministrazione di sostegno, ledendo così la reputazione e l’onore dell’avvocato Elena Barra".




















