Provincia: consigli in streaming e consulte territoriali, le richieste dei Civici di Rusconi
Nel corso della scorsa seduta, la prima "di lavoro" dopo la cerimonia di insediamento, prendendo la parola aveva parlato della necessità della Provincia di liberarsi di quel velo di malinconia che le è calato addosso, proponendo - informalmente - di stuzzicare la partecipazione della cittadinanza offrendo agli interessati la possibilità di partecipare, comodamente da casa, in streaming, ai consigli. Antonio Rusconi, capogruppo dei Civici per la Provincia, ha ora formalizzato tale richiesta, protocollando una mozione, volta appunto a stimolare interesse verso l'ente e la sua attività, così da renderlo altresì più "autorevole". Con lo stesso intento il sindaco di Valmadrera - unico alfiere in Aula del gruppo di amministratori che alle scorse elezioni di secondo livello non si è schierato nè con la compagine di centrodestra nè con quella di centrosinistra - ha anche presentato un ordine del giorno per chiedere l'Istituzione delle Consulte territoriali, creando dunque momenti di confronto diretti tra il "governo" provinciale e i comuni, attraverso le già articolate Conferenze.
Antonio Rusconi
Di seguito il testo con la proposta firmata dai Civici:
Art. 1 Consulte territoriali ‘’Comuni-Provincia’’
1. La Provincia promuove l'istituzione delle consulte territoriali con i Comuni quale strumento di raccordo permanente tra enti e al fine di assicurare la partecipazione dei Comuni alla formazione delle scelte fondamentali per il territorio provinciale, nel rispetto delle competenze;
2. Al fine di cui sopra si costituiscono le seguenti consulte territoriali (a conferma dei perimetri delle zone di cui alle Conferenze dei Comuni): Meratese, Casatese, Oggionese, Lecchese, Lago, Città, Valsassina, Val San Martino.
Art. 2 Partecipanti alle Consulte territoriali
1. Alla Consulta partecipano i Sindaci dei Comuni del territorio interessato. Il Sindaco può delegare, in caso di impedimento, un assessore del suo Comune.
2. Alla Consulta partecipa, in seguito ad ordine del giorno concordato, la delegazione della Provincia composta dal Presidente e da un esponente per ogni gruppo consigliare provinciale costituito.
3. Il Presidente della Consulta territoriale coincide con il Presidente della Conferenza territoriale dei Comuni.
Art. 3 Funzioni delle Consulte territoriali
1. La Consulta territoriale ha funzioni consultive, propositive e di coordinamento in ordine a questioni di interesse generale attinenti alla programmazione e pianificazione del territorio di propria competenza ed in generale al territorio provinciale.
2. La Consulta può, in particolare, formulare proposte ed esprimere pareri su temi di:
pianificazione territoriale e controllo ambientale, sviluppo economico e pianificazione strategica, viabilità e trasporti, servizi sociali ed assistenziali, servizi scolastici e ricreativi, servizi culturali, turistici e sportivi e su qualunque altra materia rientrante nelle funzioni della Provincia.
Art. 4 Convocazione e funzionamento delle Consulte
1. Il Presidente della Consulta, previo accordo con il Presidente della Provincia, o suo delegato, sia sulla data che sull’ordine del giorno, convoca la riunione della Consulta stessa inviando avviso a tutti i destinatari partecipanti.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno della seduta e l'indicazione dell'orario di inizio, è inviato tramite posta elettronica o trasmesso con ogni mezzo che consenta l'accertamento dell'avviso stesso ai membri della Consulta. I componenti della delegazione provinciale sono avvisati dal Presidente della provincia o suo delegato.
3. La Consulta al termine della discussione di ogni ordine del giorno può esprimere un parere che NON è vincolante ai fine delle decisioni di merito che saranno eventualmente assunte dagli organi competenti.
4. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta non è prevista alcuna indennità o gettone di presenza.
Art. 5 Verbale delle sedute della Consulta
1.Per ogni seduta della Consulta il Presidente (o suo delegato) provvede alla stesura del verbale della riunione.
2. Copia del verbale è trasmesso ai Comuni afferenti la Consulta ed alla Provincia.
1. La Provincia promuove l'istituzione delle consulte territoriali con i Comuni quale strumento di raccordo permanente tra enti e al fine di assicurare la partecipazione dei Comuni alla formazione delle scelte fondamentali per il territorio provinciale, nel rispetto delle competenze;
2. Al fine di cui sopra si costituiscono le seguenti consulte territoriali (a conferma dei perimetri delle zone di cui alle Conferenze dei Comuni): Meratese, Casatese, Oggionese, Lecchese, Lago, Città, Valsassina, Val San Martino.
Art. 2 Partecipanti alle Consulte territoriali
1. Alla Consulta partecipano i Sindaci dei Comuni del territorio interessato. Il Sindaco può delegare, in caso di impedimento, un assessore del suo Comune.
2. Alla Consulta partecipa, in seguito ad ordine del giorno concordato, la delegazione della Provincia composta dal Presidente e da un esponente per ogni gruppo consigliare provinciale costituito.
3. Il Presidente della Consulta territoriale coincide con il Presidente della Conferenza territoriale dei Comuni.
Art. 3 Funzioni delle Consulte territoriali
1. La Consulta territoriale ha funzioni consultive, propositive e di coordinamento in ordine a questioni di interesse generale attinenti alla programmazione e pianificazione del territorio di propria competenza ed in generale al territorio provinciale.
2. La Consulta può, in particolare, formulare proposte ed esprimere pareri su temi di:
pianificazione territoriale e controllo ambientale, sviluppo economico e pianificazione strategica, viabilità e trasporti, servizi sociali ed assistenziali, servizi scolastici e ricreativi, servizi culturali, turistici e sportivi e su qualunque altra materia rientrante nelle funzioni della Provincia.
Art. 4 Convocazione e funzionamento delle Consulte
1. Il Presidente della Consulta, previo accordo con il Presidente della Provincia, o suo delegato, sia sulla data che sull’ordine del giorno, convoca la riunione della Consulta stessa inviando avviso a tutti i destinatari partecipanti.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno della seduta e l'indicazione dell'orario di inizio, è inviato tramite posta elettronica o trasmesso con ogni mezzo che consenta l'accertamento dell'avviso stesso ai membri della Consulta. I componenti della delegazione provinciale sono avvisati dal Presidente della provincia o suo delegato.
3. La Consulta al termine della discussione di ogni ordine del giorno può esprimere un parere che NON è vincolante ai fine delle decisioni di merito che saranno eventualmente assunte dagli organi competenti.
4. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta non è prevista alcuna indennità o gettone di presenza.
Art. 5 Verbale delle sedute della Consulta
1.Per ogni seduta della Consulta il Presidente (o suo delegato) provvede alla stesura del verbale della riunione.
2. Copia del verbale è trasmesso ai Comuni afferenti la Consulta ed alla Provincia.